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HERBA.IT
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MEDICINALI VEGETALI TRADIZIONALI...E DISPOSITIVI MEDICI A BASE VEGETALE Nella direttiva
2004/24/CE del parlamento europeo ed al suo successivo emendamento 2004/27/CE in
materia di “medicinali vegetali tradizionali” si descrive “ Per il momento
comunque pare che le nostre aziende preferiscano continuare a vendere i loro
preparati a base di erbe secondo altre registrazioni: Certo si potranno sempre produrre e vendere integratori alimentari (secondo la loro normativa) ma credo che se si vorrà dire che un alimento fa bene, bisognerà produrre dati che lo provino. In caso contrario il prodotto potrà essere venduto tranquillamente ma senza vantarne proprietà benefiche per la salute! Se quindi un’azienda desiderasse attribuire a un suo prodotto fitoterapico proprietà medicinali e definirlo, registrarlo e pubblicizzarlo come farmaco, benché vegetale, sarebbe assoggettata alla sopradetta direttiva del parlamento europeo. HERBIS - Marchio verbale. Registrazione marchio d'impresa n. 1433587 in data 16 marzo 2011. Classe 5 - prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
DISPOSITIVI
MEDICI: TROPPE ANOMALIE.
Impianti mammari Pip, filler antirughe pericolosi, protesi dell’anca “richiamate”, ecc. Nel mondo dei “dispositivi medici”, specie italiani, non c’è nessuno incaricato di valutarli ed approvarli sistematicamente! Nemmeno le organizzazioni autorizzate da ogni Stato membro dell’Unione europea, se è vero che l’Organismo Notificato avvertiva la ditta Pip del “controllo” con dieci giorni di preavviso! Negli
States A mio avviso le registrazioni presso il Ministero della Salute come “dispositivi medici” stanno diventando il refugium peccatorum perfino per numerosi prodotti “erboristici” che già organismi di controllo italiani certificano da agricoltura biologica pur arrivando molte erbe dalla Cina. La mia opinione è che la diffusione di registrazioni come “dispositivo medico” diventi a breve lo stratagemma di mercato per abbinare il termine “medico” e non “alimentare” (integratore) anche a prodotti di derivazione erboristica, senza dover necessariamente dimostrarne a priori l’efficacia secondo criteri medico-farmaceutici: un ‘sistemino’ per aggirare i problemi legati all’iter di registrazione di un farmaco e al giro di vite che subiranno da parte dell’EFSA gli integratori alimentari. Per esempio almeno un paio di ditte risulta abbiano registrato sciroppi contro la tosse come “dispositivo medico CE” (addirittura società agricole, con tutte le loro agevolazioni fiscali e creditizie spettanti per il criterio della “prevalenza” nell’esercizio dell’attività connessa, dei prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli acquisiti da terzi; per giunta lo Stato deve rimborsare il 19% del prezzo di questi “dispositivi”!): i farmaci contro la tosse non agiscono scendendo in gola, devono agire a livello dell'Apparato Respiratorio (vie aeree, polmoni). Uno sciroppo contro la tosse (uso orale) viene deglutito: il Sistema Digerente di ogni essere vivente ha il compito di introdurre, digerire ed assorbire i principi nutritivi contenuti negli alimenti eliminando i residui non digeribili al metabolismo sotto forma di feci. Uno sciroppo contro la tosse, a mio parere, non può essere considerato un dispositivo medico (art. 1 D.Lgs. 46/97). Un eventuale dispositivo medico USO ORALE è
destinato ad essere impiegato solo nel sistema digerente!
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